Iperammortamento 2026 le novità per gli studi dentistici

24 febbraio 2026
Iperammortamento 2026 le novità per gli studi dentistici

L'iperammortamento 2026 è pienamente operativo. Dopo la reintroduzione con la Legge di Bilancio 2026 (L. 199 del 30/12/2025, art. 1 commi 427–436), a maggio 2026 è arrivato il decreto attuativo interministeriale MIMIT–MEF, registrato dalla Corte dei Conti. Il quadro normativo è ora completo: per chi investe in tecnologie dentali è il momento di muoversi.

Dal 12 giugno 2026, ore 12:00, è aperta la piattaforma GSE per le comunicazioni preventive: la prenotazione delle risorse avviene dall'Area Clienti GSE con SPID o CIE.
L. 199/2025
La Legge di Bilancio 2026 reintroduce l'iperammortamento
Maggio 2026
Decreto attuativo MIMIT–MEF adottato e registrato dalla Corte dei Conti
12 giu 2026
Apertura piattaforma GSE per la prenotazione delle risorse
2026 → 2028
Investimenti agevolabili dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028
~9,8 mld €
Dotazione del piano: risorse prenotate in ordine cronologico — muoversi presto conviene

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Il servizio «chiavi in mano»

La procedura di accesso all'iperammortamento individua tre comunicazioni obbligatorie, perizia tecnica asseverata e revisione contabile, con scadenze perentorie la cui inosservanza può determinare la decadenza dal beneficio. Revello mette a disposizione un servizio completo, gestito da una società partner specializzata, che segue l'intera procedura:

  1. Comunicazione preventiva — prenotazione delle risorse (condizione essenziale per accedere al beneficio).
  2. Comunicazione di conferma — entro 60 giorni dall'esito positivo della preventiva, con i dati delle fatture e l'attestazione dell'acconto di almeno il 20%. Per i beni in leasing, la norma dispone che, ai fini della comunicazione di conferma, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore della società concedente con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto.
  3. Comunicazione di completamento — al completamento degli investimenti, avvenuta l'interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0, e in ogni caso entro il 15.11.2028, corredata da attestazioni di possesso della documentazione richiesta (perizia tecnica asseverata e certificazione contabile).
  4. Perizia tecnica asseverata (art. 6 DM 7/5/2026) — obbligatoria a prescindere dal costo del bene, rilasciata da ingegnere o perito iscritto all'albo con copertura assicurativa; attesta i requisiti tecnici 4.0 e l'interconnessione.
  5. Certificazione contabile — attesta l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile.

Restano due comunicazioni periodiche per il monitoraggio della spesa, da ripetere ogni anno, fino al termine di fruizione dell'agevolazione – periodo di ammortamento (≈ 8/9 anni per le attrezzature odontoiatriche):

  1. Comunicazione annuale di monitoraggio — entro il 20 gennaio: investimenti effettuati, costo sostenuto e previsione di utilizzo del beneficio.
  2. Comunicazione integrativa annuale — entro il 30 giugno: piano di ammortamento con le quote dell'incentivo imputate a ciascun esercizio.

L'impresa, pertanto, anche dopo il completamento dell'investimento e per l'intero periodo di fruizione dell'agevolazione, deve presentare tali comunicazioni ai fini di monitoraggio. La nostra società partner effettuerà solo le prime due comunicazioni di monitoraggio; le successive saranno onere del cliente, che riceverà un dossier contenente tutte le informazioni per effettuare tale adempimento ogni anno, senza dover dipendere da soggetti terzi.

È fondamentale che tutte le comunicazioni al GSE, la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile siano predisposte e trasmesse in modo corretto e puntuale: la loro completezza e il rispetto delle scadenze sono condizione necessaria per mantenere il beneficio. Per questo avere un unico interlocutore che segue l'intero percorso fa la differenza.

Le informazioni e le simulazioni hanno carattere puramente indicativo e non costituiscono consulenza fiscale. Il beneficio è subordinato alla verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dai commi 427 e seguenti della L. 199 del 30/12/2025 e dal decreto attuativo, nonché al corretto espletamento degli adempimenti presso il GSE. Si raccomanda di validare ogni valutazione con il proprio commercialista o consulente di fiducia.

Riferimenti normativi e metodologia di calcolo

Iperammortamento 2026. Art. 1, commi 427-436, L. 30/12/2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026); decreto attuativo interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026. Maggiorazione del costo di acquisizione rilevante esclusivamente ai fini IRPEF/IRES (non IRAP), nelle misure del +180% fino a 2,5 mln €, +100% da 2,5 a 10 mln €, +50% da 10 a 20 mln €. Riservato ai titolari di reddito d'impresa.

Quote di ammortamento. Determinate ai sensi degli artt. 102-103 del TUIR (DPR 917/1986) e dei coefficienti del DM 31/12/1988 (attrezzature odontoiatriche specifiche: 12,5%, ovvero 8 anni). La maggiorazione si ripartisce sullo stesso periodo dell'ammortamento ordinario.

Nuova Sabatini. Art. 2, D.L. 21/06/2013 n. 69 (conv. L. 98/2013). Contributo in conto impianti pari agli interessi convenzionali di un finanziamento quinquennale al tasso del 3,575% (beni 4.0), calcolato secondo il foglio MISE (10 rate semestrali, ammortamento alla francese): ≈ 10,09% dell'investimento.

Cumulo e nettizzazione. Art. 1, comma 431, L. 199/2025: la base di calcolo della maggiorazione è assunta al netto di eventuali sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per gli stessi costi. Il contributo Nuova Sabatini è pertanto sottratto dalla base agevolabile dell'iperammortamento e resta sommato come provento a fondo perduto. Trattamento prudenziale in attesa degli esempi della circolare MIMIT.

Cos'è l'iperammortamento (e perché non è un credito d'imposta)

A differenza dei crediti Transizione 4.0/5.0 degli anni scorsi, il nuovo iperammortamento non è un credito d'imposta compensabile in F24. È una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene: aumenta le quote di ammortamento deducibili ai fini IRES/IRPEF e il beneficio si traduce in minori imposte lungo tutta la durata dell'ammortamento.

Quota di investimento annuoMaggiorazione
Fino a 2,5 milioni €180%
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni €100%
Oltre 10 e fino a 20 milioni €50%

Per gli investimenti tipici di studi e laboratori dentali si applica sempre l'aliquota piena del 180%, calcolata su base annua.

Un esempio concreto: con un investimento da 20.000 € in un bene agevolabile, il costo fiscalmente deducibile diventa 56.000 € (20.000 € + maggiorazione di 36.000 €). Con aliquota IRES al 24%, il risparmio fiscale extra rispetto all'ammortamento ordinario vale 8.640 €.

Chi può accedere: la distinzione che cambia tutto per il dentale

Il decreto attuativo conferma il perimetro soggettivo: l'agevolazione spetta a tutti i titolari di reddito d'impresa, e solo a loro.

Ammessi

  • Società di capitali (SRL odontoiatriche)
  • Società di persone
  • STP in forma di società di capitali o di persone
  • Ditte individuali, incluse le imprese di laboratorio odontotecnico

Esclusi

  • Singoli professionisti (P.IVA individuale in regime professionale)
  • Associazioni tra professionisti / studi associati
  • STP in forma di società semplice
  • Contribuenti in regime forfettario

Lo sapevi?

Questa distinzione fa dell'iperammortamento una leva concreta a favore della strutturazione societaria dello studio: il passaggio da attività professionale a forma d'impresa apre l'accesso a un beneficio che, su un parco tecnologico importante, può valere decine di migliaia di euro. Una valutazione da fare con il proprio commercialista, considerando il quadro complessivo.

La procedura GSE: 5 comunicazioni, 3 vincolanti

L'accesso al beneficio passa interamente dalla piattaforma GSE. La sequenza è precisa e le prime tre comunicazioni sono vincolanti: saltarne una significa non perfezionare la procedura e perdere il beneficio.

  1. Comunicazione preventivaVincolante

    Dal 12 giugno 2026. Prenota le risorse, una per ciascuna struttura produttiva: si indicano tipologia e ammontare degli investimenti e la data prevista di interconnessione. Il GSE risponde entro circa 10 giorni.

  2. Comunicazione di confermaVincolante

    Entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE. Richiede il pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione, con i dati delle fatture d'acconto. Per il leasing finanziario il requisito è soddisfatto con la stipula del contratto e l'ordine sottoscritto dalla società concedente.

  3. Comunicazione di completamentoVincolante

    Dopo consegna, entrata in funzione e interconnessione del bene; termine ultimo 15 novembre 2028. Da qui decorre la fruizione del beneficio, nel periodo d'imposta di trasmissione e a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo.

  4. Comunicazione annuale — entro il 20 gennaioMonitoraggio

    Investimenti effettuati, costi sostenuti e previsione di utilizzo del beneficio. Obbligatoria già a partire dalla prima comunicazione preventiva, anche se il bene non è ancora completato.

  5. Comunicazione annuale — entro il 30 giugnoMonitoraggio

    Piano di ammortamento e quote di incentivo imputate per esercizio.

Attenzione: il mancato invio delle prime tre comunicazioni comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del beneficio. Le due comunicazioni di monitoraggio sono obbligatorie ma non determinano automaticamente la decadenza.

Perizia asseverata e certificazione contabile: sempre obbligatorie

È una delle novità più rilevanti rispetto al passato: non esiste più alcuna soglia di esenzione. In passato sotto i 300.000 € bastava l'autodichiarazione; oggi i due documenti sono richiesti per tutti i beni, a prescindere dal valore — anche per uno scanner intraorale da 15.000 €.

Perizia tecnica asseverata

Con analisi tecnica del bene. Rilasciabile da ingegnere o perito industriale iscritti all'albo, oppure da ente di certificazione accreditato, con idonee coperture assicurative.

Certificazione contabile

Rilasciata da revisore legale o società di revisione iscritta al registro: attesta l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza con la documentazione contabile.

Cosa entra (e cosa no) nella base agevolabile

I costi di perizia, consulenza e supporto documentale non rientrano nella base agevolabile: sono costi propedeutici all'ottenimento dei requisiti, non accessori all'acquisto. Rientrano invece installazione, collaudo e trasporto, in quanto oneri accessori capitalizzabili.

Suggerimento operativo: non inserire i costi di pratica nel contratto di leasing, così da mantenere la corrispondenza tra le fatture e gli importi comunicati al GSE.

La documentazione da conservare, in sequenza

Il fascicolo va costruito man mano, nell'ordine in cui i documenti si generano:

Ordine di acquistoComunicazione preventiva GSEFattura acconto 20%Comunicazione di confermaDDT e fattura di consegnaVerbali messa in funzione, collaudo e interconnessionePerizia asseverataCertificazione contabileComunicazione di completamentoComunicazioni di monitoraggio annuali

Quali tecnologie dentali sono agevolabili

I beni devono rientrare negli Allegati IV e V della L. 199/2025 ed essere interconnessi al sistema gestionale dello studio o del laboratorio. Per il settore dentale, le categorie più rilevanti sono:

Nota: con il DL 38/2026 (art. 7) è stato eliminato, con effetto dal 1° gennaio 2026, il requisito di fabbricazione UE/SEE dei beni materiali e immateriali. L'agevolabilità del singolo bene va comunque verificata caso per caso con il fornitore e con il perito.

Vuoi sapere se il bene che stai valutando rientra negli allegati?

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Decadenza e controlli

Il GSE effettua verifiche documentali sulle pratiche. Le cause di decadenza, totale o parziale, includono: cessione del bene, delocalizzazione all'estero, assenza dei requisiti, documentazione irregolare, false dichiarazioni, mancata conservazione dei documenti e impossibilità di effettuare i controlli. In caso di fruizione indebita, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero con interessi e sanzioni.

Condizioni di spettanza: rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva (DURC).

Cumulabilità con altri incentivi

  • Nuova Sabatini: cumulabile — contributo in conto interessi su finanziamenti o leasing, di valore indicativo intorno al 10% dell'investimento.
  • ZES Unica Mezzogiorno: cumulabile per gli studi e i laboratori del Sud Italia.

Per i beni 4.0 il contributo Sabatini vale gli interessi convenzionali su un finanziamento di 5 anni al tasso del 3,575%, ovvero circa il 10,1% dell'investimento: il simulatore qui sotto permette di sommarlo al beneficio dell'iperammortamento. Eventuali altri contributi ricevuti sullo stesso bene vanno invece "nettizzati" dalla base agevolabile: in questi casi chiedi una valutazione puntuale al tuo Specialist Revello.

Domande frequenti

L'iperammortamento è un credito d'imposta?
No. È una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene, che aumenta le quote di ammortamento deducibili ai fini IRES/IRPEF. Non è compensabile in F24: il beneficio si realizza come minori imposte lungo tutto il piano di ammortamento del bene.
Il mio studio in forma individuale può accedere?
Solo se produce reddito d'impresa (es. ditta individuale, impresa di laboratorio odontotecnico). Sono esclusi i singoli professionisti con P.IVA in regime professionale, le associazioni tra professionisti, le STP in forma di società semplice e i contribuenti in regime forfettario.
Serve la perizia anche per un bene da 15.000 €?
Sì, sempre. Il decreto attuativo non prevede alcuna soglia di esenzione: perizia tecnica asseverata e certificazione contabile sono obbligatorie per tutti i beni, a prescindere dal valore.
Da quando posso usare il beneficio?
Dal periodo d'imposta in cui viene trasmessa al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. La comunicazione va inviata dopo consegna, entrata in funzione e interconnessione, corredata da perizia e certificazione contabile.
Cosa succede se salto una comunicazione GSE?
Il mancato invio di una delle prime tre comunicazioni (preventiva, di conferma, di completamento) comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del beneficio. Le due comunicazioni annuali di monitoraggio sono obbligatorie ma non determinano automaticamente la decadenza.
Il leasing finanziario è ammesso?
Sì, con regole specifiche: la maggiorazione si calcola sul costo sostenuto dal concedente, al netto degli interessi, e la deduzione segue le regole fiscali del leasing (il maxi-canone iniziale non anticipa il beneficio). Il requisito del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto e l'ordine sottoscritto dalla società concedente. Anche sul riscatto si può fruire dell'iperammortamento, ed è confermata la cumulabilità con la Nuova Sabatini.
L'IVA indetraibile rientra nella base agevolabile?
Tema complesso per gli studi dentistici, dove l'indetraibilità nasce tipicamente dal pro-rata ex art. 19 c.2 DPR 633/72. Secondo la prassi richiamata (circolare 9/E/2021), l'IVA indetraibile da pro-rata non aumenta il costo agevolabile, perché si qualifica come costo generale e non come costo afferente al singolo acquisto. L'IVA aumenta il costo solo nei casi di indetraibilità oggettiva (art. 19-bis 1) o di opzione per la dispensa dagli adempimenti — fattispecie diverse da quella tipica degli studi. Il caso concreto va valutato con il proprio commercialista.

Le informazioni e le simulazioni hanno carattere puramente indicativo e non costituiscono consulenza fiscale. Il beneficio è subordinato alla verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dai commi 427 e seguenti della L. 199 del 30/12/2025 e dal decreto attuativo, nonché al corretto espletamento degli adempimenti presso il GSE. Si raccomanda di validare ogni valutazione con il proprio commercialista o consulente di fiducia.

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