Il consenso informato in radiologia odontoiatrica

06 marzo 2024
Consenso informato
La crescente adozione delle apparecchiature Cone-Beam 3D da parte degli studi odontoiatrici, avvenuta tra il 2005 e il 2010, portò il legislatore a emettere le “Raccomandazioni per l’impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche Cone Beam”.
Lo scopo era di incoraggiare un uso consapevole e responsabile di questo tipo di dispositivi radiologici, visto che l’esposizione ad un esame Cone-Beam è comunque superiore a quella erogata per gli esami più “tradizionali”, come radiografie panoramiche o radiografie endorali.
Uno degli elementi richiamati nelle raccomandazioni è l’obbligatorietà per lo studio dentistico di acquisire un consenso informato scritto da parte del paziente.
Inizialmente questo requisito, fino a quel momento applicato solo volontariamente in forma scritta e in larga parte in forma verbale, aveva generato dubbi nella classe medica. Le associazioni di categoria si erano subito prodigate a produrre dei modelli di consenso informato resi poi accessibili agli associati.
Ma questi documenti erano sviluppati con modalità molto diverse, sia in modo più rigido, sia in modo più flessibile a causa della mancanza di una “guida” generale.

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
Il testo dell’articolo 1 al punto 1, sancisce che la Legge 219 “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”, nel rispetto dei principi della Costituzione (art. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Il testo chiaramente si applica alle informazioni da fornire al paziente per tutti gli aspetti clinici, diagnostici e terapeutici.
In questo articolo approfondiremo il tema del consenso informato nell’attività di radiologia diagnostica che si esegue normalmente nello studio con l’esecuzione di radiografie endorali, panoramiche, teleradiografie e Cone-Beam 3D.
 

La comunicazione al paziente

Un passaggio fondamentale è costituito dall’innalzamento di valore del tempo dedicato alla comunicazione con il paziente. La legge infatti recita nell’articolo 1 al punto 8, “Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.”
Questo ci fa capire quale particolare importanza il legislatore abbia dato a questa fase importante del processo di cura del paziente, e di come la comunicazione sia prerogativa del medico e dell’odontoiatra.
Inoltre, nell’articolo 1, al punto 10, viene specificato che la comunicazione con il paziente è materia di formazione iniziale e continua, per cui al professionista è richiesto di migliorare e affinare continuamente le sue capacità di comunicazione con il paziente.
 

Il consenso informato sulle radiografie

Veniamo quindi al consenso informato. Nell’articolo 1, al punto 3 si definisce che “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile”.
Cosa implica questo requisito?
Significa che il medico deve spiegare il consenso informato utilizzando parole adeguate alla capacità di comprensione, cultura e istruzione del paziente. Accertarsi che il paziente abbia compreso diventa perciò imprescindibile.

Un altro passaggio importante è approfondito nell’articolo 1 punto n. 4, dove troviamo che “Il consenso informato [omissis] è documentato in forma scritta”. Quello che dal 2010 era obbligatorio solo per le Cone-Beam CT (ci stiamo riferendo al solo ambito radiologico per le attività che si esplicano all’interno di uno studio dentistico), ora è obbligatorio anche per gli esami di primo livello, vale a dire radiografie endorali, panoramiche e teleradiografie.
Per essere comprensibile, il consenso informato non deve presentarsi come un trattato di radiologia, ma non deve nemmeno essere un modulo “anonimo” contenente una collezione di frasi generiche.
Sicuramente l’Esperto Qualificato e le persone competenti all’interno delle associazioni di categoria potranno dare consigli preziosi per la redazione di questo importante documento.
Nel medesimo punto troviamo, inoltre, il requisito di archiviazione nella cartella clinica del documento di consenso informato che, per buona prassi, ci faremo firmare dal paziente per ricevuta.
Il paziente, come stabilito nel punto 5 dell’articolo 1, ha il diritto di revocare il consenso, “anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento”.
Però, come evidenziato al punto successivo, il n.6, “Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.”
In questo breve articolo abbiamo esplorato solo gli aspetti più salienti della legge sul consenso informato.




Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo ai link sottostanti:

Per scaricare il testo di Legge 219/201:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/01/16/12/sg/pdf

Per scaricare il testo della Circolare 2010:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2010/05/29/124/sg/pdf


Approfondisci le nuove disposizioni della Direttiva in materia di radioprotezione leggendo il nostro articolo su Orizzonti Dental Blog.
Qui analizzeremo cosa si intende per sorgente di radiazioni ionizzanti e indentificheremo quali sono i dispositivi che si usano nello studio odontoiatrico e che sono soggetti a registrazione.

 

Revello - Valori e Competenze per il dentale