Attività radiodiagnostiche complementari in odontoiatria

06 ottobre 2022
Attività radiodiagnostiche complementari in odontoiatria

Una recente sentenza della corte di cassazione del tribunale di Palermo, nella quale un odontoiatra è stato condannato per un uso improprio della sua apparecchiatura Cone-Beam CT, ha riportato all’attenzione degli odontoiatri le condizioni per le quali è possibile l’uso della radiologia in odontoiatria.
La sentenza riguarda l’attività diagnostica complementare svolta dagli odontoiatri. L’art 7 del D.Lgs. 101/2020 fornisce questa definizione in merito alle «attività radiodiagnostiche complementari»: queste sono attività di ausilio diretto al medico specialista o all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica […]
Il contesto in cui questa definizione interseca i campi della GIUSTIFICAZIONE e della OTTIMIZZAZIONE di una pratica con radiazioni ionizzanti al di fuori della attività radiologica specialistica e quindi risulta essere molto significativa per i professionisti che operano in ambito odontoiatrico.
Leggendo ed interpretando la sentenza si possono desumere le seguenti linee guida:
  • il medico odontoiatra può fare uso di strumentazione radiodiagnostica (endorale, OPT 2D, CEPH 2D e CBCT 3D) purché si tratti di indagini svolte all’interno di una procedura specialistica delineata in forma scritta (con indicazione della possibile necessità di ricorso ad indagini con radiazioni ionizzanti), illustrata al paziente ed accettata in modo esplicito dallo stesso
  • la procedura specialistica deve essere già in corso di espletamento (INTEGRATA e CONTESTUALE)
La conseguenza principale che deriva da questi due principi di riferimento risulta essere che le indagini radiologiche sono ammesse solo dopo che la procedura è stata definita ed iniziata. Ovviamente essa in corso d’opera potrà subire anche delle modifiche.
Ai fini del principio di OTTIMIZZAZIONE è evidentemente più utile e sicuro per il paziente che l’indagine radiodiagnostica sia svolta direttamente dal medico odontoiatra, il quale potrà scegliere la metodica migliore per il caso in esame (2D, 3D, endorale) modulando in modo appropriato anche i parametri radiologici, la centratura ed estensione dei campi di vista (FOV).
Bisogna però prestare attenzione al fatto che questo esame diagnostico sia già all’interno di un piano di cura definito ed accettato dal paziente e non si configuri come preliminare al trattamento stesso: in questo modo l’indagine radiologica assume anche la caratteristica di essere INDILAZIONABILE, oltre che INTEGRATA E CONTESTUALE, rientrando quindi a pieno titolo all’interno del campo di applicazione definito dal D.Lgs.101/2020, precedentemente citato.

 
Definizioni e articoli utili Il significato letterale dei termini sopra richiamati è il seguente:
INTEGRATO– In genere, che ha subìto un’integrazione, che è stato completato delle parti mancanti, o accresciuto con elementi aggiunti, oppure che è costituito di parti più o meno organicamente interconnesse
CONTESTUALE – Nel linguaggio giur., di fatto verificatosi nell’immediatezza di un altro fatto.
INDILAZIONABILE – Che non può essere dilazionato, cioè differito
ESPLETARE: - Condurre a termine, compiere, eseguire.
L’Art. 159 del D.Lgs.101/2020 (Responsabilità (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 18, comma 2, 56 comma 3, lettere a) e b), 57, 58, comma 1, lettera d), 59; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 5, articolo 6, comma 3, articolo 7 commi 3, 4, 5,7, 11, 12) stabilisce chi può effettuare attività radiodiagnostica complementare: «13. Le attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l’attività complementare stessa, o dall'odontoiatra nell'ambito della propria attività professionale specifica.»



Il presente articolo contiene la lettura di Revello dei fatti citati.
Non si propone di sostituirsi all’applicazione dei requisiti cogenti nello studio odontoiatrico, concordata tra il responsabile della struttura ed il suo esperto qualificato, in ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs.101/2020.

 

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